NUOVO REGOLAMENTO R.N.S. Rivisto nel 2014 -
NUOVO REGOLAMENTO R.N.S.
Rivisto nel 2014
1.1 Premessa
L’Associazione “Rinnovamento nello Spirito Santo” attua le finalità previste dall’art.2 dello Statuto dell’omonima Associazione che si specificano in tre direzioni:
a) all’interno della Chiesa, promuovendo il Rinnovamento dei singoli cristiani e delle comunità cristiane con la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo per la riscoperta del Battesimo e dell’identità cristiana e della vita carismatica;
b) all’interno della stessa Associazione proponendo l’adesione ad un cammino di fede per la santificazione degli associati, con la formazione di Gruppi e Comunità da diffondere nel tessuto ecclesiale e sociale;
c) all’interno della società civile e nel mondo, attraverso l’impegno di tutta l’Associazione per la promozione della Nuova Evangelizzazione e della Cultura di Pentecoste, per un profondo rinnovamento cristiano delle attività che animano la vita sociale e civile.
1.2 Preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo
1.2.1 L’esperienza spirituale derivante dalla preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo favorisce in chi l’accoglie una radicale conversione e pone tutta la vita sotto la guida dello Spirito Santo e la signoria di Cristo.
La novità che scaturisce da questa esperienza avvia l’adesione ad un progetto di vita nuova che si significa attraverso:
a) la comunione fraterna nella Associazione e nella Chiesa tutta;
b) un cammino graduale di conformazione a Cristo;
c) la ricerca della santità attraverso l’obbedienza alla parola di Dio;
d) la partecipazione ai sacramenti (specialmente Eucarestia e Riconciliazione);
e) la preghiera personale e liturgica;
f) l’impegno per l’evangelizzazione;
g) l’uso dei carismi per il bene comune;
h) la creazione di “ministeri di fatto” a servizio della vita associativa ed ecclesiale.
1.2.2 Per coloro che hanno vissuto l’esperienza della preghiera di effusione l’Associazione propone di sviluppare consapevolmente le capacità spirituali derivanti dal battesimo, con un cammino di fede che si attua mediante la partecipazione alla vita di un Gruppo o di una Comunità, in cui si può trovare cura pastorale, l’opportuna formazione spirituale e il sostegno per un equilibrato esercizio dei carismi e dell’impegno ministeriale.
1.2.3 La proposta per vivere l’esperienza spirituale per una rinnovata effusione dello Spirito Santo è opportunamente preceduta da una serie di incontri preparatori nei quali vengono annunciati in modo kerigmatico e testimoniale i contenuti della fede.
Tale percorso è denominato “Seminario di vita nuova nello Spirito”. Ha come obiettivo la riscoperta della grazia battesimale, l’interiorizzazione delle principali verità della fede e l’introduzione ad un cammino di vita nuova nello Spirito Santo.
1.2.4 L’esperienza ha sancito che il percorso del Seminario di vita nuova nello Spirito in preparazione alla preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo è necessario per tutti coloro che decidono di aderire all’Associazione.
1.2.5 La preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo, esperienza centrale della spiritualità del Rinnovamento nello Spirito Santo, deve essere personale e viene svolta ordinariamente con un tempo di intercessione animato da un gruppo di fratelli/sorelle “anziani” del cammino del Rinnovamento.
1.2.6 L’Associazione promuove la diffusione dell’esperienza anche al di fuori dei propri Gruppi e delle proprie Comunità offrendo il Seminario di vita nuova nello Spirito come strumento per la Nuova Evangelizzazione.
A quanti hanno partecipato a questo tipo di Seminario di vita nuova ed intendano aderire all’Associazione Rinnovamento nello Spirito si richiede di completare il cammino formativo all’interno di un Gruppo o Comunità riconosciuta.
1.3 Itinerario formativo
1.3.1 L’itinerario formativo della Associazione è fondato sulla Parola di Dio. Il percorso maturato dall’esperienza di questi anni ha visto consolidarsi in modo fondamentale le seguenti dinamiche:
1) seminario di preparazione all’effusione dello Spirito;
2) cammino di fede all’interno di un gruppo/comunità;
3) formazione permanente ispirata al progetto unitario di formazione;
4) impegno e formazione nei vari ministeri di fatto.
L’Associazione predispone a vantaggio di tali attività e in generale della vita del Rinnovamento nello Spirito Santo, un Progetto Unitario di Formazione destinato primariamente ai Gruppi e alle Comunità.
Tale “Progetto”, pur non essendo esaustivo dei cammini formativi all’interno del Rinnovamento, ne costituisce riferimento basilare.
Il Progetto è articolato su tre livelli, in particolare:
a) Livello di Base: destinato a fornire i principi formativi dell’identità carismatica dell’Associazione, in ordine ai Seminari di vita nuova, alla Preghiera Comunitaria Carismatica e alla Vita Comunitaria.
b) Livello di Crescita: destinato a fornire i principi formativi agli animatori e ai responsabili di ogni livello in ordine alla dimensione del Discepolato, della Vita Pastorale e della Vita Carismatica;
c) Livello di Approfondimento: destinato a fornire i principi formativi in ordine ad alcuni ambiti di impegno e di evangelizzazione quali la Famiglia, i Giovani e i Sacerdoti.
L’Associazione propone inoltre giornate di ritiro, corsi, settimane formative, pubblicazioni e riviste, audio, video e multimediali che supportino e integrino l’indispensabile strumento formativo.
La specifica attenzione ai giovani, alla famiglia e ai sacerdoti si sviluppa in ambiti di evangelizzazione che avranno cura di promuovere la diffusione della grazia del Rinnovamento in tali condizioni di vita e vocazionali, perché possano trasmettere la spiritualità carismatica con momenti esperienziali e formativi specifici, secondo lo stile proprio del Rinnovamento e con particolare riguardo alla vita della Chiesa locale.
1.4 Formazione Liturgica
“La liturgia è fonte e culmine della vita della Chiesa” (SC, 10). L’Associazione pertanto educa gli aderenti ad una corretta formazione liturgica che aiuti a partecipare “consapevolmente attivamente e fruttuosamente” (SC, 11) alle celebrazioni. A questo scopo invita a dare il giusto spazio alla creatività e alla partecipazione, nel rispetto delle norme liturgiche vigenti. Tale educazione avviene anche attraverso l’organizzazione di corsi e settimane dedicate al tema, attraverso l’interazione con la formazione destinata ai ministeri di animazione carismatica quali il ministero di animazione della preghiera e della musica e del canto e il ministero di intercessione per i sofferenti.
II – APPARTENENZA
2.1 Condizioni
Appartengono all’Associazione i singoli fedeli che, “dopo il previsto cammino di preparazione, hanno ricevuto la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo” (Statuto art.4 § 1) e che partecipano attivamente alla Associazione.
2.2 La dichiarazione di voler operare attivamente nell’Associazione sia verificata annualmente nella realtà locale (Gruppo/Comunità), in un tempo di preghiera fraterno e comunitario.
Ogni membro dell’Associazione, secondo i propri doni, partecipa attivamente al Rinnovamento nello Spirito Santo e partecipa ordinariamente alla vita del Gruppo o Comunità di appartenenza condividendone il cammino e garantendone anche l’indispensabile sostegno economico (cf art.25 statuto).
2.3 Gli aderenti possono abbandonare liberamente l’associazione in qualsiasi momento (cf art.5 Statuto). Il Pastorale di Servizio cura di verificare periodicamente la partecipazione degli aderenti alla realtà locale. In caso di abbandono non dichiarato da parte degli aderenti svolge una verifica da cui si evinca il reale abbandono della Associazione.
2.4 I gruppi beneficiano della presenza dei sacerdoti, soprattutto in ordine alla vita spirituale e sacramentale indipendentemente dal grado di coinvolgimento dei sacerdoti stessi.
I sacerdoti, a norma dell’art.4 comma 2 dello Statuto, possono essere membri dell’Associazione secondo le condizioni e le prassi di ammissione previste per tutti gli aderenti:
– come sacerdote che ha ricevuto la preghiera di effusione e che partecipa agli incontri senza particolari responsabilità o compiti;
– come sacerdote che ha ricevuto la preghiera di effusione e che viene chiamato ad esercitare il ruolo di Consigliere Spirituale (art.3.8 del Regolamento) e partecipa al pastorale di servizio;
– come sacerdote che ha ricevuto la preghiera di effusione e viene eletto nel pastorale di servizio o viene eletto coordinatore di Gruppo/Comunità.
L’adesione di un sacerdote all’Associazione si fonda sulla consapevolezza di quanto espresso da San Giovanni Paolo II all’indirizzo dei sacerdoti che intendano partecipare attivamente alla vita del Rinnovamento, qui riportato in modo integrale:
“Il sacerdote, da parte sua, non può esercitare il suo servizio a favore del Rinnovamento a meno che e finché non adotti un atteggiamento comprensivo verso di esso, basato sul desiderio che egli condivide con ogni cristiano grazie al Battesimo di crescere nei doni dello Spirito Santo.”
DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AI PARTECIPANTI AL IV CONGRESSO
DEI DIRIGENTI DEL RINNOVAMENTO CARISMATICO Giovedì 7 maggio 1981
DEI DIRIGENTI DEL RINNOVAMENTO CARISMATICO Giovedì 7 maggio 1981
2.5 Elenchi
I Pastorali di servizio, raccolte le adesioni a norma dell’art.4 dello Statuto e dell’art.2 del Regolamento, curano annualmente di predisporre l’elenco dei fratelli e delle sorelle che partecipano attivamente alla realtà locale e lo inviano alla Segreteria nazionale della Associazione per la predisposizione del libro Soci generale.
2.6 Vita Associativa
2.6.1 L’Associazione si compone di singole persone le quali, in forza della medesima spiritualità e della loro comune appartenenza, si aggregano in realtà locali denominate Gruppi o Comunità (art.6 dello Statuto).
2.6.2 La realtà locale è sempre:
1. il luogo della esperienza dell’effusione dello Spirito e dell’esperienza ordinaria dei carismi;
2. il luogo della conversione permanente in un cammino di vita nuova;
3. il luogo del discepolato e della formazione;
4. il luogo della vita fraterna.
2.6.3 Gruppo
Un Gruppo risponde primariamente ad una chiamata di Dio che si esplicita attraverso la libera iniziativa di alcuni credenti, i quali manifestano la loro volontà di dar corso ad un nuovo gruppo, ai responsabili competenti i quali si preoccuperanno di favorire in ogni modo l’aggregazione dei singoli fedeli ed il loro accompagnamento, secondo le caratteristiche proprie dell’esperienza del Rinnovamento nello Spirito.
Talvolta, la nascita di un gruppo è espressione di una missione legata all’iniziativa di un gruppo o una comunità riconosciute, sulla base di una manifestazione di interesse espressa da un Vescovo, un parroco o singoli fedeli.
Per la sua natura un gruppo del Rinnovamento nello Spirito, qualora fosse inserito all’interno di una parrocchia, non è da considerarsi strettamente parrocchiale perché aperto alla partecipazione di fedeli che non ricadono nella parrocchia.
2.6.4 In base all’art.14 comma 2 dello Statuto, un gruppo è considerato formalmente costituito dopo un adeguato periodo di formazione e di accompagnamento da parte di un organo pastorale di livello superiore. In tale periodo il gruppo avrà lo status di “Gruppo in Formazione”.
Il Comitato Regionale di Servizio di Servizio procede dopo un periodo di tempo non superiore ai tre anni, e su richiesta del livello diocesano, alla formale costituzione del gruppo e all’elezione del Pastorale di servizio e del Coordinatore.
2.6.5 Requisiti per il riconoscimento del Gruppo in formazione
I Comitati Regionali di servizio per il riconoscimento dei Gruppi, curano, in comunione con il livello diocesano, di promuovere e di verificare che il Gruppo in formazione abbia maturato i seguenti requisiti:
a) chiara identità carismatica e reale appartenenza alla vita associativa diocesana, regionale e nazionale;
b) presenza di un numero congruo di aderenti al Gruppo che abbia ricevuto la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo;
c) presenza di elementi per eleggere un Pastorale di servizio;
d) avvio di un cammino di crescita e di formazione;
e) testimonianza di appartenenza effettiva attraverso le forme di partecipazione e contribuzione alla vita della Associazione come previsto dal presente Regolamento.
2.6.6 Gruppo assistito
Il Comitato Regionale di Servizio di Servizio verifica periodicamente la presenza dei requisiti di appartenenza delle realtà locali ai sensi del precedente art.2.6.4. In caso di mancanza di tali requisiti, sarà cura del Comitato Regionale di Servizio di Servizio, sentito il livello diocesano, porre la realtà locale nello status di “Gruppo assistito”.
Il Comitato Regionale di Servizio di Servizio opererà per ristabilire i requisiti previsti per i Gruppi regolarmente costituiti, affinché il Gruppo ritrovi una piena identità carismatica, la piena comunione e la piena appartenenza all’Associazione, entro il termine massimo di due anni. In mancanza il Gruppo non può essere annoverato nell’annuario e considerato regolarmente appartenente al Rinnovamento nello Spirito Santo.
2.6.7 L’Associazione favorisce relazioni di comunione e di collegamento con quelle realtà locali che, avendo perduto lo status di Gruppo riconosciuto, intendano condividerne gli eventi, le esperienze e il cammino. Tale comunione, nella prospettiva della diffusione della spiritualità carismatica, trova da parte degli Organi pastorali ad ogni livello, concrete forme di collaborazione e di costante comunicazione.
2.6.8 Comunità
I gruppi che vivono “assiduamente” e con cadenza regolare secondo il modello della comunità descritta in Atti 2,42:
- Preghiera
- Formazione permanente
- Vita sacramentale
- Vita fraterna
debbono intendersi “comunità del RnS”, in base all’art.6 comma 3 dello Statuto, e possono richiedere di essere iscritti nell’Annuario dell’Associazione con tale denominazione, previa una fraterna verifica da parte degli Organismi regionali.
2.6.9 Comunità di Alleanza
La Comunità di Alleanza deve possedere anche i seguenti requisiti:
a) comunitariamente: la chiamata ad esprimere una particolare vocazione e missione nell’ambito ecclesiale e/o sociale;
b) tra i singoli aderenti: vincoli più stretti di corresponsabilità, di condivisione e di mutuo sostegno.
La verifica dell’esistenza di tali requisiti è effettuata, ai sensi dell’art.17 dello Statuto, dal Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Nazionale di Servizio di Servizio, sentito il livello regionale e la commissione giuridica.
Ai fini della verifica dei requisiti, gli impegni specifici alla vita fraterna e al servizio saranno sanciti in una regola scritta, compatibile con lo Statuto dell’Associazione. Tali regole scritte possono anche prevedere che gli impegni specifici siano assunti sotto forma di promesse e/o formule di alleanza espressamente indicate.
Ordinariamente, una Comunità appartenente all’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo esplica la sua missione all’interno della Diocesi di appartenenza.
Qualora dalla Comunità si costituiscano delle “Fraternità” insistenti su territori di altre Diocesi e/o Regioni, la costituzione dovrà avvenire in comunione con il Comitato Regionale di Servizio di Servizio. Tale fraternità è chiamata a partecipare alla vita dell’Associazione con gli stessi diritti e doveri di un Gruppo del RnS ed entrerà a far parte del Consiglio Diocesano, nel territorio nel quale insiste.
Si estenda tale procedura, con le relative modifiche statutarie, anche alle Comunità già in essere nel Rinnovamento.
Qualora un Gruppo, o parte di esso, si costituisca in Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo, ai sensi del combinato disposto degli artt.6 comma 3 e 17 comma 2 dello Statuto, godrà dell’approvazione insita nelle norme statutarie e, pertanto, non dovrà richiedere ulteriori approvazioni canoniche.
Qualora un Vescovo decida, in virtù della particolare vocazione e missione della Comunità nella propria Diocesi, di dotare tale realtà locale di una Regola di vita valida ai fini canonici, l’appartenenza della Comunità all’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo sarà espressamente inserita nel testo approvato dal Vescovo.
La Regola stessa, in questo caso, dovrà ricevere da parte degli organi della Associazione un Nulla Osta preventivo di compatibilità con lo Statuto dell’Associazione RnS.
2.6.10 Nel caso in cui una Comunità nasca su volontà di aderenti già appartenenti ad uno specifico gruppo del RnS, la costituzione della stessa avvenga in comunione e con il concorso nel discernimento del Pastorale di Servizio del Gruppo di appartenenza e del livello regionale.
Nel caso che intenda aderire ad una comunità di alleanza un fratello e/o una sorella già appartenente ad uno specifico gruppo del Rinnovamento, si coinvolga in modo attivo, con una condivisione fraterna, il Pastorale di servizio del gruppo di appartenenza nella fase di accompagnamento e verifica della “chiamata” ad iniziare il percorso di discepolato e di crescita nella comunità di alleanza.
L’adesione definitiva ad una specifica comunità di alleanza, ai sensi dello statuto vigente, comporta la scelta fraterna di partecipare attivamente al cammino in una specifica realtà locale, non potendosi determinare doppio tipo di appartenenza alla stessa associazione che comporterebbe inevitabili conseguenze in ordine all’elenco aderenti del gruppo e alla chiamata ad un eventuale servizio pastorale. Su tali aspetti è chiamato a pronunciarsi il livello regionale per autorizzare eventuali deroghe.
2.6.11 Comunità con statuto giuridicamente approvato da un Vescovo con diffusione extra diocesana
Fermo restando che ordinariamente una Comunità esplica la propria missione all’interno della Diocesi che l’ha giuridicamente riconosciuta, si rileva in molti casi l’esistenza di Comunità di alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo di più antica fondazione e dotate di specifico statuto/regola di vita da parte di un Vescovo di una Chiesa particolare che si sono sviluppate e diffuse al di fuori della Diocesi di appartenenza. Ciò è avvenuto con la costituzione di Fraternità, ai sensi del precedente articolo 2.6.9, in un numero tale da necessitare di un'apposita struttura di coordinamento, quali ad esempio un Consiglio Generale e/o Moderatore/Moderatori Generale della Comunità con responsabilità pastorale extra diocesana in ordine al cammino spirituale ed unitario della Comunità stessa.
Laddove esistenti, tali strutture di coordinamento generale delle Comunità, ai sensi dello Statuto vigente dell'Associazione con riferimento alla funzione pastorale di rappresentanza, non sono associabili alle forme di responsabilità previste per i Gruppi e per le Comunità dell'Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo dal momento che, all’interno dell’Associazione RnS, ogni membro concorre alla definizione degli Organismi pastorali, prescindendo dal luogo di appartenenza, sia esso Gruppo o Comunità. Costituiscono, altresì, un irrinunciabile punto di riferimento per gli Organismi pastorali di ogni livello per il consolidamento dei vincoli di appartenenza, comunione e collaborazione delle singole Fraternità delle Comunità all'Associazione RnS.
Pertanto, nelle relazioni di comunione tra le varie strutture di servizio all’interno dell’Associazione RnS, si tengano nella dovuta considerazione i seguenti principi:
a) da parte delle Comunità:
- favorire in ogni modo la partecipazione attiva delle singole Fraternità alla vita associativa a tutti i livelli;
- procurare che le programmazioni e le attività non si sovrappongano al cammino unitario dei Gruppi e delle Comunità della propria Diocesi di appartenenza;
- evitare, nello svolgimento delle proprie attività di evangelizzazione, la costituzione di semplici gruppi di effusionati affini alla Comunità e da essa dipendenti;
- evidenziare, nelle relazioni con la Chiesa locale, l’appartenenza e la comunione con il livello Diocesano dell’Associazione RnS, senza che la "fraternità” si ponga come un'espressione distinta dal Rinnovamento nello Spirito;
b) da parte degli Organismi pastorali dell'Associazione RnS:
- favorire a qualsiasi livello e in ogni modo la presenza delle Comunità e, laddove esistenti, delle loro Fraternità, valorizzando lo specifico carisma e la vocazione della Comunità, favorendone l'integrazione e la presenza nei Consigli diocesani dell’Associazione RnS;
- relazionarsi ordinariamente con i massimi responsabili delle Comunità, principalmente per favorire la comunione e la conoscenza dello specifico cammino comunitario e non soltanto per dirimere eventuali problemi di appartenenza e di comunione;
- indicare nell'Annuario dell’Associazione il Moderatore o il Presidente delle Comunità con diffusione extra diocesana, previa valutazione di congruità da parte del Comitato Nazionale di Servizio di Servizio (in ordine alla realtà numerica e diffusione);
- convocare il Moderatore o il Presidente delle Comunità inserite nell’Annuario, alla Assemblea Nazionale annuale;
– promuovere periodicamente incontri con i responsabili delle Comunità e il Consiglio Nazionale o i Consigli Regionali per condividere gli orientamenti dell'Associazione e favorire il cammino di amicizia, comunione e collaborazione all’interno dell’Associazione RnS.
2.7 Dissociazione
2.7.1 Nel caso in cui un singolo associato dovesse compiere gravi irregolarità, la decisione di dichiarare la dissociazione spetta all’organo competente di livello superiore. Nel caso in cui si tratti di un membro con responsabilità pastorali la decisione di dichiarare la dissociazione spetta al Comitato Nazionale di Servizio di Servizio.
2.7.2 Contro la dichiarazione di dissociazione l’interessato può proporre ricorso entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento all’organo superiore e, nel frattempo, il provvedimento rimane sospeso.
2.7.3 L’organo superiore, sentite le parti, decide in modo definitivo. Chiunque venga dissociato, deve essere rimosso dall’elenco ufficiale dei membri dell’Associazione.
2.8 Servizi, ministeri e commissioni
2.8.1 Ordinariamente le molteplici attività del Rinnovamento nello Spirito Santo ad ogni livello, vengono favorite dagli organi di servizio pastorale con la promozione di servizi e ministeri.
Gli organi pastorali favoriscono le istituzioni di servizi e/o ministeri di fatto, quali a titolo esemplificativo: accoglienza, animazione della preghiera e della musica e del canto, intercessione per i sofferenti, formazione, evangelizzazione e missione, Cultura della Pentecoste, etc. Per la partecipazione alla vita dei singoli servizi e/o ministeri si tiene conto delle doti umane, del cammino spirituale e del carisma dei singoli aderenti chiamati a farne parte.
2.8.2 Per ciascun servizio e/o ministero di fatto l’organo pastorale nomina un delegato regionale, al quale darà gli indirizzi e gli orientamenti in relazione alla propria attività ministeriale. La delega sull’attività specifica è sottoposta annualmente a verifica. I livelli pastorali hanno cura di verificare anche la costante appartenenza alla vita attiva del movimento da parte dei delegati e delle loro equipe.
I delegati dei servizi e/o ministeri agiscono su indicazioni del Comitato Regionale di Servizio e dovranno collegarsi “in relazione” con la corrispondente ministerialità nazionale. I delegati non hanno autonomia né pastorale, né organizzativa.
2.8.3 Eventuali commissioni siano istituite con criteri simili a quelli indicati per i ministeri di cui al comma precedente. Esse potranno essere permanenti oppure costituite per un progetto limitato nel tempo e rispondono del loro operato all’organo di servizio che le ha istituite.
III – ORGANI DI SERVIZIO PASTORALE
3.1 Servizio pastorale
3.1.1 Gli Organi di servizio pastorale dell’Associazione sono indicati nello Statuto (titolo 3 art.7 Principi generali).
3.1.2 Le linee fondamentali del servizio pastorale devono essere svolte ai singoli livelli locale, regionale e nazionale, così come definito nello Statuto mantenendosi ciascuno nel proprio ambito e rispettando il “principio di sussidiarietà”, ossia affinché favorendo ciascun livello pastorale possa operare nel rispetto delle proprie competenze e facoltà, fatto sempre salvo il riconoscimento del bene comune e l’intervento degli organi superiori in termini supplitivi, di guida, di vigilanza, di accompagnamento, di verifica, di esortazione e di correzione fraterna.
Tali linee fondamentali di impegno pastorale trovano, all’inizio di ogni quadriennio, gli orientamenti generali di riferimento per la vita di tutta l’Associazione in un apposito documento approvato dal Consiglio nazionale.
L’attività pastorale, a qualsiasi livello, deve essere ispirata concretamente al:
a) criterio della vigilanza: “custodire” la vocazione e missione della Associazione;
b) criterio dell’accompagnamento degli aderenti nel cammino di fede proposto ad ogni livello;
c) criterio della verifica personale, comunitaria e pastorale;
d) criterio della correzione fraterna;
e) criterio della comunione per l’evangelizzazione e per la diffusione della Cultura di Pentecoste.
3.1.3 L’assunzione della responsabilità pastorale comporta, inoltre, per i componenti l’Organo di servizio:
a) la partecipazione attiva alla vita dell’associazione;
b) la partecipazione attiva agli eventi regionali e nazionali;
c) la formazione permanente per il proprio livello di responsabilità, anche attraverso la valorizzazione dei testi e dei sussidi specifici promossi dall’Associazione;
d) la partecipazione attiva al sostegno economico della Associazione attraverso le forme stabilite dal Consiglio Nazionale (Patto d’Amore e forme similari);
e) la sottoscrizione delle Riviste dell’Associazione.
3.1.4 Il Pastorale di servizio
Il Pastorale di Servizio, regolarmente eletto ai sensi dell’art.8 comma 1 dello Statuto, le cui competenze sono indicate dal comma 2 dello stesso articolo, è chiamato ad incontrarsi con cadenza periodica, almeno quindicinale.
3.1.5 Ai sensi dell’art.8 comma 2 dello Statuto, il Pastorale di servizio nel perseguire le finalità dell’Associazione, ha cura di:
a) assicurare che il giorno di incontro della preghiera comunitaria carismatica settimanale avvenga regolarmente, secondo la prassi consolidata all’interno dell’Associazione;
b) assicurare che il seminario di vita nuova per una rinnovata effusione dello Spirito Santo per ammettere nuovi aderenti sia promosso con regolarità, preferibilmente annuale;
c) assicurare che il cammino di formazione a vantaggio di tutti gli aderenti alla realtà locale, si ispiri ai contenuti proposti nel Progetto Unitario di Formazione;
d) discernere l’attuazione del cammino comunitario in armonia con il cammino di tutta l’Associazione;
e) favorire la vita fraterna e la capacità della realtà locale di contribuire fattivamente ed economicamente alla vita della Associazione attraverso le forme di contribuzione stabilite dal Consiglio Nazionale, così come indicato nell’art.25 comma 5 dello Statuto.
3.1.6 Ai sensi dell’art.8 comma 2 dello Statuto, il Pastorale di servizio favorisce la diffusione della spiritualità carismatica e l’uso dei carismi da parte degli aderenti alla realtà locale, impegnando attivamente i singoli aderenti, a partire dai doni di grazia personali, anche avendo cura di promuovere i servizi e i ministeri quali, a titoli esemplificativo:
a) animazione della preghiera e animazione musicale;
b) intercessione per i sofferenti.
c) accoglienza e accompagnamento;
d) carità fraterna.
3.1.7 Il Gruppo/Comunità avrà cura di sostenere l’attività dei propri responsabili con la preghiera, la disponibilità al servizio e la condivisione dei beni spirituali e materiali, dove ne sorgesse obiettiva la necessità.
3.2 Coordinatori
3.2.1 Nel Rinnovamento nello Spirito Santo la funzione di pastoralità e di governo viene esercitata in modo collegiale da un gruppo di persone presiedute da un coordinatore che, nella sua funzione, rappresenta l’Organo sia all’interno che all’esterno dell’Associazione.
3.2.2 Nell’esercizio della responsabilità pastorale, i coordinatori devono creare un clima di corresponsabilità e comunione, sia all’interno dell’ambito di propria competenza, sia all’esterno verso le altre realtà ecclesiali e sociali.
3.2.3 In caso di impossibilità o di necessità, il coordinatore può delegare, fra i membri dell’Organo di servizio che presiede, un sostituto per l’esercizio di determinate funzioni.
In caso di temporaneo impedimento nell’esercizio delle sue funzioni, il Pastorale di Servizio può conferire a uno dei suoi membri una delega generale temporanea.
3.3 Livello diocesano
3.3.1 Il livello diocesano si costituisce ai sensi dell’art.10 comma 1 dello statuto che ne individua anche le attività.
3.3.2 Il livello diocesano si articola, ai sensi dell’art.11 comma 1 dello statuto, nelle seguenti modalità:
a) nelle diocesi con un numero di gruppi riconosciuti inferiore a 5 con la presenza del Consiglio diocesano formato dalle realtà locali e un coordinatore diocesano eletto ai sensi dello statuto e regolamento;
b) nelle diocesi con un numero di gruppi pari o superiore a 5 con la nomina del Comitato diocesano, composto da 3 membri, compreso il Coordinatore diocesano che lo presiede.
Nelle ipotesi di cui all’art.10 lettera d) dello Statuto, nelle Diocesi in cui non è possibile eleggere il Comitato Diocesano, il Consiglio Diocesano ne assume tutte le competenze.
3.3.3 Ai sensi dell’art.11 comma 2 lettera a) dello Statuto, nel favorire l’avvio e la costituzione delle realtà locali gli Organi pastorali diocesani si avvarranno della testimonianza e dell’impegno di fratelli responsabili, anziani o animatori di altri gruppi o comunità del Rinnovamento, senza preordinare o esaurire nell’impegno proprio dell’Organo, le attività necessarie rispetto alle quali tuttavia eserciterà vigilanza e accompagnamento.
3.4 Consiglio Regionale
La composizione e i compiti del Consiglio Regionale sono normati dall’art.13, comma 1 e 2, dello Statuto.
Il Consiglio Regionale è presieduto e convocato dal Coordinatore regionale ai sensi dell’art.15 dello Statuto.
Al Comitato Regionale di Servizio di servizio è data la facoltà di invitare agli incontri del Consiglio Regionale, per motivate esigenze pastorali, in qualità di uditori (senza diritto di voto), persone aderenti al Rinnovamento che per la loro anzianità o per il proprio servizio possono apportare un valido contributo al discernimento dell’organo.
Il Consiglio Regionale abbia cura di approvare la programmazione regionale dopo la pubblicazione del programma annuale nazionale. La programmazione così approvata è inviata al Comitato Nazionale di Servizio, in segno di comunione e condivisione e, al contempo, per una verifica di congruità con gli orientamenti stabiliti in Consiglio nazionale.
Il Consiglio Regionale si avvale nell’organizzazione degli eventi e delle attività di un “Comitato Eventi”, valido ai fini civili e fiscali. Il Comitato Eventi avrà cura di predisporre, annualmente, un conto economico delle proprie attività, da sottoporre al parere preventivo del Consiglio Regionale.
Il rendiconto economico approvato dal “Comitato Eventi” è inviato alla Segreteria nazionale.
3.5 Comitato Regionale di Servizio di servizio
Il Comitato Regionale di Servizio è formato da cinque membri. La responsabilità delle attività del Comitato Regionale di Servizio derivante dall’art.14 comma 3 dello Statuto è di tutto l’organo collegiale. I Comitati Regionali di Servizio curano e promuovono le seguenti aree pastorali:
- carismatica;
- formazione;
- evangelizzazione;
- organizzazione.
Si favorisca che all’interno del Comitato Regionale di Servizio di servizio eletto, nella cura e nella promozione delle suddette aree si tenga conto di carismi e competenze specifiche.
I Comitati Regionali, assumendo le linee del Consiglio Nazionale in merito alla vita ministeriale, formativa e di evangelizzazione, avranno cura di:
a) avviare le attività regionali;
b) favorire la partecipazione agli eventi e alle attività formative proprie dell’associazione;
c) favorire il sostegno economico necessario alla vita associativa, nazionale e regionale;
d) gestire con la diligenza del buon padre di famiglia le risorse economiche;
e) individuare i ministeri di cui si avverte reale necessità;
f) nominare i delegati regionali;
g) affiancare ai delegati una èquipe di sostegno e di condivisione del lavoro.
3.6 Il Coordinatore regionale
In attuazione dell’art.15 comma 2 lettera a) dello Statuto, il Coordinatore regionale presiede il Comitato Eventi istituito a supporto delle attività organizzative del livello regionale, secondo quanto previsto nell’atto costitutivo dello stesso.
3.7 Comunione fra gli organi pastorali
Per un proficuo rapporto e una maggiore comunione fra gli Organi pastorali di livello territoriale differente, pur nel rispetto delle diverse competenze e responsabilità pastorali, si favorisca la comunicazione delle decisioni e la condivisione dei programmi.
4.1 Assemblea nazionale
L’Assemblea nazionale, disciplinata dall’art.16 dello Statuto sociale, viene convocata annualmente, preferibilmente all’inizio dell’anno sociale, per svolgere le attività consultive e propositive proprie.
4.2 Il Consiglio nazionale
Il Consiglio Nazionale, agli inizi di ogni quadriennio, dopo le elezioni degli organi nazionali e regionali, risulta composto come indicato nell’art.17 dello Statuto della Associazione.
Le decisioni del CN, ispirate secondo i principi del discernimento comunitario, spirituale ed evangelico, costituiscono le linee guida di riferimento di tutta la vita associativa. Esse sono il fondamento delle attività spirituali, formative, missionarie, pastorali, organizzative ed economiche a tutti i livelli.
Il Consiglio Nazionale, oltre ad assicurare le linee guida in ordine alla vita associativa, determina anche i principi generali delle modalità contributive dei singoli aderenti; ha cura di monitorare periodicamente la situazione economica, in relazione alle attività deliberate; approva annualmente i rendiconti consuntivi e i previsionali elaborati e proposti dal Comitato Nazionale di Servizio.
Il Consiglio Nazionale, in relazione alla propria attività, può nominare commissioni referenti che istruiscano proposte che il Comitato Nazionale di Servizio valuterà e sottoporrà allo stesso Consiglio Nazionale perché decida sugli argomenti trattati.
Il Consiglio Nazionale è l’Organo cui statutariamente spetta l’interpretazione delle norme dello Statuto e del presente regolamento.
4.3 Il Comitato Nazionale di Servizio
Il Comitato Nazionale di Servizio è un organo attuativo di natura collegiale e i vari membri assumono responsabilità in solido.
I membri eletti nel Comitato Nazionale di Servizio hanno un profilo pastorale definito e il loro impegno, pur caratterizzandosi su una specifica area della vita dell’Associazione, non può considerarsi una mera delega di servizio ministeriale.
Il Comitato Nazionale di Servizio è il luogo di accoglienza, di elaborazione e di promozione di tutte le proposte e le istanze legate alla vita del Rinnovamento nello Spirito.
È organo propositivo e di impulso rispetto al Consiglio Nazionale, di cui attua le scelte generali deliberate, sulla base delle circostanze e situazioni specifiche, usando la diligenza del buon padre di famiglia.
I tre membri del Comitato Nazionale di Servizio assumono la specifica responsabilità nelle tre aree di impegno pastorale previamente definite, al termine di ogni mandato, dal Consiglio Nazionale. Essi collaborano con il Presidente e il Consigliere Spirituale nazionale alla elaborazione del cammino del RnS e con il Coordinatore Nazionale e il Direttore nella attuazione ai diversi livelli pastorale e organizzativo.
4.4 Il Presidente nazionale
Spetta al Presidente promuovere la visione complessiva del cammino del Rinnovamento nello Spirito Santo, dare impulso e favorirne l’attuazione in tutte le sedi.
A) Ha, primariamente, un ruolo di impulso e di verifica dell’identità carismatica ed ecclesiale della Associazione.
B) Favorisce nei contesti ecclesiali, sociali e civili, i progetti più rappresentativi della Associazione e della sua missione.
C) Assicura che le attività e finalità della Fondazione Alleanza del RnS siano rispondenti alla missione a supporto della vita dell’Associazione, delle attività formative, allo sviluppo delle attività sociali e a garanzia della sua integrità patrimoniale.
Il Presidente assicura il rispetto delle procedure e regole derivanti dallo statuto e regolamento, secondo il principio della sussidiarietà vigente tra gli Organi pastorali.
4.5 Consigliere spirituale nazionale
Esprime pareri e valutazioni a supporto del Consiglio Nazionale, del Comitato Nazionale di Servizio e del Presidente in ordine alla vita spirituale ed ecclesiale della Associazione, facendosi garante dell’ortodossia e dell’ortoprassi presso l’Autorità ecclesiastica.
Al fine di assicurare l’adeguato sostegno alla vita spirituale dell’Associazione, supporta il Comitato Nazionale di Servizio nella formulazione delle linee spirituali della formazione degli aderenti.
Incontra periodicamente, con cadenza almeno annuale, i consiglieri spirituali regionali; promuove incontri di fraternità sacerdotali nelle regioni e nelle diocesi, in comunione e con la collaborazione dei consiglieri spirituali regionali e diocesani.
Pur non esprimendo diritto di voto nelle materie economiche ed amministrative, è presente e contribuisce alla discussione e al discernimento su tali aspetti della vita associativa.
5 Il Coordinatore nazionale
Il Coordinatore nazionale, in comunione con il Presidente, individua i punti all’0rdine del giorno dell’Assemblea Nazionale. Favorisce un’approfondita valutazione degli stessi anche con la produzione di strumenti di lavoro e documenti che possano agevolare i contributi e la partecipazione dei singoli membri.
Verifica gli aspetti dell’Associazione in ordine alla dimensione dell’appartenenza e alla vita pastorale a tutti i livelli, curando che gli indirizzi pastorali decisi dal Consiglio Nazionale trovino nei livelli locale, diocesano e regionale piena attuazione. Ha il compito di verificare l’annuario.
Incontra periodicamente i Comitati Regionali di Servizio nelle proprie regioni e verifica le attività dei ministeri nazionali di animazione carismatica. Predispone per il Comitato Nazionale di Servizio una sintesi del cammino delle singole regioni e delle attività dei Comitati Regionali di Servizio da porre a fondamento degli incontri di Fraternità con i Comitati Regionali stessi.
6 il Direttore
Il Direttore dà attuazione alle delibere del Comitato Nazionale di Servizio verificando che le procedure, economiche, giuridiche e amministrative, siano rispondenti ai principi di trasparenza, legalità e diligenza richiesti, nonché ai requisiti spirituali, evangelici e pastorali dell’Associazione.
Su delega del Presidente, assume responsabilità di firma in ordine alle attività economiche, secondo le modalità del regolamento amministrativo interno emanato tempo per tempo dal Comitato Nazionale di Servizio.
Cura che l’organizzazione del lavoro e delle strutture associative siano funzionali e rispondano ai bisogni della vita della Associazione e alle indicazioni del Consiglio Nazionale.
Assicura un costante monitoraggio delle attività economiche e dei flussi economici e finanziari. Effettua, di concerto con il Coordinatore nazionale, la verifica dei criteri di appartenenza degli Organi pastorali specificamente per quanto riguarda le forme di partecipazione e sostegno degli aderenti alla vita del Movimento.
Può proporre la decadenza degli organi pastorali nel caso in cui riscontri oggettiva carenza dei requisiti richiesti o mancata accettazione dei criteri di appartenenza e vita pastorale.
IV – ELEZIONI
7.1 Diritto di voto per il rinnovo degli organi pastorali
7.1.1 Hanno diritto di voto tutti coloro che fanno parte legittimamente dell’Associazione (art.4 dello Statuto; art.2.3 del Regolamento).
7.1.2 Perde il diritto di voto:
- chi è incorso in sanzioni canoniche (cf artt. 313-338 Codice di Diritto Canonico);
- chi per più di dodici mesi, coincidenti con l’ultimo anno di mandato precedente la data delle elezioni, non partecipa regolarmente e/o attivamente alla vita del Rinnovamento nello Spirito Santo per cause non giustificate.
7.1.3 Il diritto di voto non può essere esercitato tramite deleghe. Per le elezioni del livello diocesano, regionale e nazionale, in caso di assenza o impedimento di un Coordinatore, il voto potrà essere espresso da un membro scelto a maggioranza nell’organo pastorale da lui presieduto.
7.2 Requisiti per le candidature
7.2.1 Le persone che vengono candidate, oltre a testimoniare in modo concreto l’adesione al Rinnovamento nello Spirito Santo, secondo quanto indicato negli artt.2, 3.1.2 e 3.1.3 del Regolamento devono rispondere a precisi requisiti - verificati nel discernimento comunitario - di idoneità:
a) umana: buon senso, equilibrio, maturità e senso di responsabilità, specchiata moralità;
b) spirituale: evidente e comprovato cammino di conversione; vita guidata dallo Spirito Santo; adeguata conoscenza della Parola di Dio e del Magistero derivante da un cammino di formazione permanente;
c) carismatica: esperienza maturata nell’esercizio dei carismi e capacità di discernimento;
d) di comunione nella realtà locale e/o nell’organo pastorale in cui si può essere eletti;
e) di maturità ecclesiale necessaria per affrontare adeguatamente le responsabilità derivanti dall’assunzione dell’incarico;
f) di impegno temporale adeguato all'incarico assunto e prioritario rispetto ad altri impegni di natura ecclesiale o di tipo associativo o di volontariato.
Non è di ostacolo alla candidatura la relazione di parentela o affinità con altro candidato della stessa lista.
7.2.2 Ogni singolo aderente alla associazione può dichiarare la disponibilità ad essere candidato. La dichiarazione di disponibilità ad essere formato, secondo quanto previsto dal tradizionale documento pastorale di prassi elaborato dal Comitato Nazionale di Servizio e dal Consiglio Nazionale in vista delle elezioni, non comporta l’automatica accettazione della candidatura, che è sempre subordinata alla verifica della presenza dei requisiti richiesti, alla effettiva formazione e al discernimento degli organi pastorali ai vari livelli. Non è ammessa in qualsiasi forma la propaganda elettorale o l’autocandidatura.
7.2.3 Per essere eletti in un Pastorale di servizio, di norma, si richiede un’anzianità di almeno due anni dalla data di effusione e la partecipazione al cammino di orientamento e formazione previsto nel documento pastorale appositamente emanato, fatta eccezione per il Pastorale di servizio dei gruppi di nuova formazione.
L’organo superiore può preventivamente autorizzare deroghe su richiesta dell’organo pastorale uscente.
7.2.4 Per essere eletti negli organi di servizio di livello diocesano e regionale si richiede un’esperienza di almeno un mandato in un organo di servizio pastorale o, se ministeriale, di livello regionale/nazionale, o di un mandato come Consigliere spirituale. Oltre ai requisiti previsti al punto 7.2.1 costituisce elemento per il discernimento da parte dell’organo superiore, anche per i sacerdoti aderenti, la partecipazione al cammino di orientamento e formazione previsto nel documento pastorale appositamente emanato.
7.3 Modalità per le candidature
7.3.1 Per essere inseriti in una lista di candidati per il livello diocesano - laddove esistono i Comitati diocesani – è necessario ricevere almeno due segnalazioni da parte del pastorale di servizio delle realtà locali.
Per il livello regionale, per l’elezione del Comitato Regionale di Servizio è necessario che ogni Consiglio Diocesano proponga fino a cinque nominativi; nelle regioni in cui l’assemblea elettiva è regionale ai sensi dell’art.13 comma 2 dello Statuto, i cinque nominativi saranno proposti dal pastorale di servizio delle realtà locali.
7.3.2 Per il livello delle realtà locali, diocesano e regionale, ogni organo di servizio uscente è responsabile del discernimento sui candidati di cui prepara la lista che comunica all'organo competente per la nomina del presidente dell'assemblea elettorale. L’eventuale esclusione di candidati, comunque frutto di un attento discernimento, deve essere comunicata fraternamente e secondo i principi evangelici e deve essere motivata all’organo pastorale superiore.
L’organo pastorale superiore ha facoltà di effettuare osservazioni, di richiedere ulteriori approfondimenti ed eventualmente di riammettere i candidati esclusi.
7.3.3 La suddetta comunicazione va fatta secondo tempi necessari e sufficienti perché si sviluppi, in un clima autenticamente evangelico, una reale verifica pastorale spirituale e comunitaria.
7.3.4 È data facoltà anche agli organi pastorali di livello superiore verificare, per ogni candidato, precedentemente alle elezioni, la presenza dei requisiti necessari, con il metodo del discernimento collegiale.
Nel caso si ravvisi l’evidente carenza dei requisiti necessari, tale da poter compromettere l’operato dell’organo pastorale o il buon nome dell’Associazione, l’organo pastorale di livello superiore può operare l’esclusione della candidatura, motivandola al diretto interessato e all’organo pastorale di livello inferiore. La verifica dell’operato, in ultima istanza, spetterà al Comitato Nazionale di Servizio.
7.3.5 Per il Pastorale di servizio sono candidati tutti i membri che ne abbiano i requisiti, come dall’ultimo elenco ufficiale di aderenti alla realtà locale, eccetto coloro che si autoescludono, in forma scritta o la rendano manifesta pubblicamente, o siano stati esclusi dagli organi preposti.
7.3.6 Ogni Comitato diocesano di servizio stabilisce il numero di candidature che possono essere fatte da ogni realtà locale per il rinnovo del Comitato di Servizio stesso, fino ad un massimo di 3 per l’elezione dei Comitati diocesani composti da tre membri e fino ad un massimo di 5 per i Comitati diocesani composti da cinque membri.
Ogni Comitato Regionale di Servizio stabilisce il numero di candidature, fino ad un massimo di 5, che possono essere fatte da ogni Comitato diocesano per il rinnovo del Comitato Regionale di Servizio.
7.3.7 Per l’elezione del Comitato diocesano o del Comitato Regionale di Servizio, ogni Comitato, relativamente al proprio ambito, viste le candidature formulate, può proporre fino a un massimo di candidati pari al numero dei membri da eleggere.
7.3.8 Per l’elezione del Coordinatore diocesano, ove non fosse costituito il Comitato diocesano di servizio, ogni coordinatore di realtà locale, in comunione con i pastorali di servizio, può esprimere una candidatura.
7.3.9 Qualora l'organo di servizio uscente sia inadempiente nello svolgimento delle suddette funzioni, interverrà l'organo di servizio di livello superiore.
7.3.10 Il pastorale di servizio di una realtà locale che non superi i 20 aderenti, sarà composto da tre membri; per le realtà locali con più di 20 aderenti il pastorale di servizio sarà composto da tre fino a un massimo di cinque membri.
La congruità del numero dei membri di un pastorale di servizio può essere verificata dall’organo di livello superiore.
7.3.11 Le Diocesi con un massimo di 4 realtà locali riconosciute eleggeranno il solo Coordinatore diocesano. Nelle diocesi con un solo gruppo il coordinatore di gruppo sarà anche coordinatore diocesano.
7.3.12 Per le diocesi da 5 a 25 realtà locali riconosciute il Comitato diocesano di servizio sarà formato da tre a cinque membri; da 26 in poi da cinque membri.
La congruità del numero dei membri di un Comitato diocesano di servizio deve essere verificata dal Comitato Regionale di Servizio.
7.3.13 Per il livello nazionale è prevista apposita procedura disciplinata dagli artt.7.5 e seguenti.
7.4 Procedimento nelle elezioni per il livello delle realtà locali, diocesane, regionali.
7.4.1 Dopo un’adeguata informazione e preparazione circa la natura e le funzioni degli organi da costituire o da rinnovare, tutti gli aventi diritto al voto sono convocati, di norma, in forma scritta, ad eccezione delle elezioni per le realtà locali.
La convocazione va spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per il rinnovo dell’organo pastorale.
7.4.2 Il giorno previsto per l'elezione si proceda in un clima di preghiera e di discernimento, affinché ciascun aderente faccia la propria scelta nella libertà della sua coscienza e sotto la guida e la signoria dello Spirito Santo.
7.4.3 Il procedimento da seguire per le elezioni degli organi pastorali delle realtà locali e diocesane, è il seguente:
a) per la validità dell’elezione è necessario che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e che l’assemblea degli elettori sia presieduta da un incaricato dell’organo di servizio di livello superiore appositamente delegato;
b) l’assemblea designa due scrutatori non candidati che, con il presidente, procederanno allo spoglio delle schede e controfirmeranno il verbale;
c) organo pastorale di servizio e coordinatore vengono eletti con votazioni separate;
d) si possono esprimere un numero di preferenze pari al numero intero arrotondato per eccesso, della metà dei membri da eleggere (es. su 5 da eleggere si possono esprimere 3 preferenze);
e) risulteranno eletti nell’organo pastorale di servizio coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, fino al numero previsto; in caso di parità si procede al ballottaggio esprimendo una sola preferenza;
f) il coordinatore risulta eletto solo se riceve la maggioranza assoluta dei voti. Se al primo scrutinio nessuno raggiunge detta maggioranza, si ripete la votazione tra i primi due candidati della lista con il maggior numero di voti, fino a quando uno dei due non abbia raggiunto la maggioranza assoluta. Se dopo 5 scrutini nessuno avrà raggiunto il quorum, il Presidente dell’Assemblea elettiva, previo discernimento, ha facoltà di sospendere e aggiornare le elezioni;
g) per l'elezione del pastorale di servizio è preferibile non pubblicizzare il numero delle preferenze conseguite da ciascun candidato, mentre per il livello diocesano siano resi noti i risultati delle votazioni relative a tutti i candidati;
h) di norma non può essere eletto coordinatore chi è eletto in quell'organo per la prima volta, fatta eccezione per i gruppi di nuova costituzione e per le realtà locali fino a 20 aderenti. L’organo superiore può preventivamente autorizzare la deroga su richiesta dell’organo pastorale uscente, solo sulla base di rilevanti considerazioni di natura pastorale;
i) qualora ai fini della elezione del coordinatore risulti eleggibile una sola persona con i requisiti richiesti al punto h), il coordinatore potrà essere eletto tra tutti i membri dell’organo collegiale.
7.4.4 Il procedimento da seguire per le elezioni del Comitato Regionale di Servizio, è il seguente:
a) in tutte le Regioni il Comitato regionale è eletto dal Consiglio Regionale e, nelle regioni in cui l’assemblea elettiva è regionale ai sensi dell’art.13 comma 2 dello Statuto, dai Coordinatori delle realtà locali;
b) per la validità dell’elezione è necessario che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e che l’assemblea degli elettori sia presieduta da un incaricato dell’organo di servizio di livello superiore appositamente delegato;
c) l’assemblea designa due scrutatori non candidati che, con il presidente, procederanno allo spoglio delle schede e controfirmeranno il verbale;
d) ogni elettore voterà i componenti del Comitato Regionale di Servizio, tenendo presenti le quattro aree di attività ed impegno di cui all’art.3.5 del presente Regolamento;
e) ogni elettore dovrà esprimere necessariamente cinque preferenze;
f) risulteranno eletti nell’organo pastorale di servizio coloro che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità si procede al ballottaggio esprimendo una sola preferenza.
7.4.5 Il procedimento da seguire per le elezioni del Coordinatore regionale è il seguente:
a) subito dopo l’elezione del Comitato Regionale, si procede all’elezione del Coordinatore Regionale tra i membri del Comitato che hanno riportato il maggior numero di voti;
b) risulterà eletto chi avrà riportato i 2/3 (due terzi) dei voti.
Se al primo scrutinio nessuno raggiunge detta maggioranza, si ripete la votazione tra i primi due candidati della lista con il maggior numero di voti, fino a quando uno dei due non abbia raggiunto i 2/3 dei voti.
Se dopo 5 scrutini nessuno avrà raggiunto il quorum, il Presidente dell’Assemblea elettiva, previo discernimento, ha facoltà di sospendere e aggiornare le elezioni.
7.4.6 Il presidente e i due scrutatori sono responsabili del corretto procedimento di ogni fase elettorale. Il presidente dell’assemblea, concluse le votazioni e proclamati i risultati, procede al passaggio delle consegne dall’organo uscente al nuovo.
7.4.7 L’invocazione dello Spirito Santo sui nuovi eletti, da parte dei fratelli che hanno presenziato alla votazione, sancisce l’inizio delle attività dell’organo eletto. L’inizio di tale attività,dopo la preghiera di invocazione dello Spirito Santo, sarà seguita dalla sottoscrizione dell’accettazione dell’incarico e dalla assunzione della nuova responsabilità da parte di tutti gli eletti negli organi pastorali a qualsiasi livello.
La prosecuzione del mandato, per i livelli diocesano e regionale, è subordinata alla partecipazione ad un tempo di formazione e condivisione sulle linee di impegno pastorale del Movimento.
Gli organi pastorali di servizio di livello superiore vigilino e si adoperino, fattivamente, per un fraterno e corretto passaggio di consegne tra organi pastorali uscenti e subentranti. Terminato il primo anno di servizio pastorale, l’organo pastorale superiore effettuerà un’attenta verifica delle attività poste in essere. In presenza di comprovate carenze, tale organo, in comunione con l’organo pastorale superiore, può decidere lo scioglimento dell’organo di servizio e/o la decadenza dalle funzioni del singolo membro.
7.4.8 Sono cause di decadenza:
a) dimissioni;
b) sopravvenute cause di ineleggibilità o sopravvenuta conoscenza di preesistenti cause di ineleggibilità ai sensi dell’art.7.2.1;
c) ingiustificata assenza per oltre dodici mesi consecutivi dalla vita del gruppo o comunità e/o dall’organo pastorale del quale è membro o al quale partecipa in funzione della carica;
d) ingiustificata assenza per oltre sei mesi consecutivi dalle attività del Comitato Regionale di Servizio;
e) ingiustificata assenza per oltre tre sedute consecutive del Consiglio Nazionale;
f) mancata accettazione di fatto dei principi sanciti dallo Statuto e dal regolamento dell’Associazione;
g) mancata accettazione di fatto dei programmi e delle prassi dell’Associazione e venir meno agli impegni assunti ai sensi dell’art.2 del presente Regolamento;
h) reiterata assenza ai momenti formativi previsti, a partire dagli eventi nazionali e regionali;
i) reiterata richiesta nei confronti dell’Associazione di prestazioni economiche collegate e collegabili al servizio svolto, in qualsiasi forma esso sia esercitato ed in qualsiasi modo le pretese economiche siano state avanzate.
La decadenza è pronunciata dall’organo pastorale di livello superiore, dopo le opportune verifiche. In caso di inerzia, in ultima istanza, interviene il Comitato Nazionale di Servizio.
7.5 Procedimento elettorale per il livello nazionale
7.5.1 Il Coordinatore nazionale uscente convoca l’Assemblea nazionale per l’elezione del Presidente e dei sei membri aggiunti del Consiglio nazionale.
Contestualmente il Presidente convoca il Consiglio Nazionale uscente per l’elezione dei membri del Comitato Nazionale di Servizio.
Tutti gli aventi diritto al voto sono convocati in forma scritta. La convocazione va spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l’elezione.
7.5.2 L’Assemblea nazionale è presieduta dal Coordinatore nazionale uscente; il Consiglio nazionale dal Presidente nazionale uscente.
Per la validità dell’elezione è necessario che siano presenti in prima convocazione i 2/3 degli aventi diritto.
Nel caso non si costituisca validamente in prima convocazione, l’Assemblea nazionale risulta validamente costituita, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta (50%+1) dei suoi componenti.
7.5.3 Possono essere candidati al ruolo di Presidente solo coloro che hanno già maturato almeno un mandato di servizio nel Comitato Nazionale di Servizio.
Per l’elezione del Presidente possono proporre candidature:
a) il Consiglio Nazionale uscente, il quale può proporre fino a 3 candidature con le seguenti modalità: ogni membro del Consiglio Nazionale, appositamente convocato in seduta ordinaria, ha facoltà di proporre un candidato. I nominativi che avranno riportato il maggior numero di segnalazioni, saranno inseriti nella lista. Per essere inseriti in una lista di candidati, è necessario ricevere almeno tre segnalazioni;
b) ogni Consiglio Regionale può proporre candidature fino ad un massimo di tre, con procedura analoga a quella prevista per il Consiglio Nazionale.
7.5.4 Il Comitato Nazionale di Servizio uscente raccoglie le candidature e verifica, a norma del regolamento, la presenza dei requisiti e la disponibilità da parte dei singoli candidati. Il Comitato Nazionale di Servizio, in caso di non accettazione di candidature, comunica a chi propone la candidatura, fraternamente e secondo i principi evangelici, l’esclusione. Tale decisione, se richiesto e ne ricorre la possibilità, si può motivare ai diretti interessati.
7.5.5 Le candidature raccolte saranno presentate in un’unica lista il giorno stabilito per le elezioni. L’assemblea procede alla nomina del Presidente e di due scrutatori e costituisce il seggio elettorale. L’assemblea poi procede a scrutinio segreto alla votazione, esprimendo un'unica preferenza. Risulta eletto chi riceve almeno i due terzi (2/3) dei voti. Se dopo il primo scrutinio nessuno raggiunge detta maggioranza, si ripete la votazione tra i primi due candidati della lista con il maggior numero di voti, fino a quando uno dei due non raggiunga i 2/3. Se dopo 5 scrutini nessuno avrà raggiunto il quorum, il Presidente dell’Assemblea elettiva, previo discernimento, ha facoltà di sospendere e aggiornare le elezioni.
7.5.6 L’invocazione dello Spirito Santo sul Presidente eletto, da parte dei fratelli che hanno presenziato alla votazione, sancisce l’inizio dell’attività e l’immediata entrata in carica dell’organo pastorale eletto. L’accettazione dell’incarico e l’assunzione della responsabilità da esso derivante - a norma del regolamento - viene formalizzata unitamente alla sottoscrizione del verbale della seduta da parte del nuovo Presidente.
7.5.7 L’Assemblea, dopo l’elezione del nuovo Comitato Nazionale di Servizio da parte del Consiglio Nazionale uscente (cf art.7.5.8), procede alla elezione di sei membri aggiunti del Consiglio Nazionale che, oltre alla funzione statutaria loro propria all’interno del CN, hanno anche la funzione di collaborare con il Comitato Nazionale di Servizio nell’attuazione delle delibere del CN e delle attività pastorali ed organizzative.
L’elezione dei sei membri aggiunti del Consiglio nazionale avviene con le seguenti modalità.
Il Comitato Nazionale di Servizio uscente avrà cura di predisporre le liste dei candidati per l’elezione dei sei membri aggiunti del Consiglio nazionale sulla base di sei ambiti di impegno precedentemente individuati e approvati dal Consiglio nazionale uscente.
Possono proporre candidature:
a) il Consiglio Nazionale uscente, il quale può proporre fino a sei candidature. Ogni membro del Consiglio Nazionale può proporre fino a tre nominativi. I primi sei nominativi con maggior numero di segnalazione saranno proposti al Comitato Nazionale di Servizio uscente. Per essere inseriti in una lista di candidati occorre avere ricevuto almeno tre segnalazioni;
b) ogni Consiglio Regionale può proporre candidature di sorelle e di fratelli (anche di altre regioni) fino al numero complessivo di sei per ogni ambito, con procedura analoga a quella prevista per il Consiglio Nazionale.
Il Comitato Nazionale di Servizio di servizio uscente raccoglie le candidature e verifica, a norma del regolamento, la presenza dei requisiti, la disponibilità da parte dei singoli candidati e predispone le liste per ogni ambito.
Costituito il seggio elettorale si procede all’elezione a scrutinio segreto, in ordinata successione, con singola votazione e per singolo ambito di impegno. Ogni membro dell’assemblea può esprimere fino a due preferenze.
Risulterà eletto al Consiglio Nazionale il primo nominativo di ogni lista. In caso di parità nella lista, si procede al ballottaggio.
L’invocazione dello Spirito Santo sui membri del Consiglio Nazionale eletti, da parte dei fratelli che hanno presenziato alla votazione, sancisce l’inizio dell’attività degli stessi e l’immediata entrata in carica nel Consiglio Nazionale. L’accettazione dell’incarico e l’assunzione della responsabilità da esso derivante dovrà essere firmata dai nuovi eletti con la sottoscrizione di estratto del verbale della seduta.
La prosecuzione del mandato è subordinata alla partecipazione ad un tempo di formazione e condivisione delle linee guida di impegno pastorale.
7.5.8 Il Consiglio nazionale uscente, nella stessa seduta di elezione del Presidente, presieduto dal nuovo Presidente nazionale, procede alla elezione in ordinata successione e con singola votazione del:
1) Coordinatore nazionale;
2) Direttore;
3) altri eventuali membri del Comitato Nazionale di Servizio, fino ad un massimo di tre, secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale uscente.
7.5.9 Di norma possono essere candidati al ruolo di Coordinatore nazionale e di Direttore coloro che hanno già maturato almeno un mandato di servizio nel Comitato Nazionale.
Possono essere candidati tra i 3 membri del Comitato Nazionale di Servizio coloro che hanno già maturato almeno un mandato di servizio nel Consiglio nazionale.
Le candidature per il Coordinatore nazionale e per il Direttore possono essere proposte dal:
a) Comitato Nazionale di Servizio uscente il quale può proporre nella lista fino a tre candidati con le seguenti modalità: ogni membro del Comitato Nazionale di Servizio, appositamente convocato in seduta ordinaria, ha facoltà di proporre un candidato;
b) ogni Comitato Regionale di Servizio può proporre al Comitato Nazionale di Servizio uscente le candidature di sorelle e di fratelli, fino ad un massimo di tre, con procedura analoga a quella prevista per il Comitato Nazionale di Servizio.
I nominativi che avranno riportato il maggior numero di segnalazioni, saranno inseriti nella lista. Per essere inseriti in una lista di candidati, è necessario ricevere almeno tre segnalazioni.
7.5.10 Il Comitato Nazionale di Servizio uscente raccoglie le candidature, verifica, a norma del regolamento, la presenza dei requisiti, la disponibilità da parte dei singoli nominativi proposti e predispone le liste per ogni ambito.
7.5.11 Il giorno delle votazioni il Consiglio Nazionale, costituito il seggio elettorale, procede in ordinata successione e con singola votazione a scrutinio segreto, alla elezione del Coordinatore nazionale e del Direttore.
Per ogni singola votazione, ciascun membro del Consiglio Nazionale può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto chi riceve almeno i due terzi (2/3) dei voti. Se dopo il primo scrutinio nessuno raggiunge detta maggioranza, si ripete la votazione tra i primi due candidati della lista con il maggior numero di voti, fino a quando uno dei due non raggiunga i 2/3. Se dopo 5 scrutini nessuno avrà raggiunto il quorum, il Presidente dell’Assemblea elettiva, previo discernimento, ha facoltà di sospendere e aggiornare le elezioni, o procedere a votazione a maggioranza assoluta.
7.5.12 Il Consiglio Nazionale procede di seguito alla elezione di altri membri il Comitato Nazionale di Servizio, fino ad un massimo di tre. Il Consiglio Nazionale uscente avrà cura, precedentemente alle votazioni, di individuare fino a tre aree di attività, per le quali si rende necessario eleggere i rimanenti componenti del Comitato Nazionale di Servizio.
7.5.13 La procedura per le candidature degli altri componenti del Comitato Nazionale di Servizio è la seguente:
a) il Comitato Nazionale di Servizio può esprimere fino a 5 candidature;
b) ogni Comitato Regionale di Servizio può esprimere fino a 5 candidature.
Il Comitato Nazionale di Servizio uscente raccoglie tutte le candidature, verifica a norma del Regolamento la presenza dei requisiti e la disponibilità da parte dei singoli nominativi proposti. Tutti i nominativi raccolti saranno assegnati dal Comitato Nazionale di Servizio alle liste corrispondenti alle aree di attività. Per essere inseriti nella lista di candidati, è necessario ricevere almeno due segnalazioni.
Il Consiglio Nazionale a norma di quanto indicato all’art.7.5.13 del presente Regolamento procede con votazione separata per ogni singolo membro all’elezione dei componenti del Comitato Nazionale di Servizio, utilizzando le apposite liste predisposte per aree di attività. Per eleggere i membri del Comitato Nazionale di Servizio, ciascun membro del Consiglio Nazionale può esprimere una sola preferenza per lista. Risulta eletto chi riceve al primo scrutinio almeno il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei voti. Se dopo il primo scrutinio nessuno raggiunge detta maggioranza, si ripete la votazione tra i primi due candidati della lista con il maggior numero di voti, fino a quando uno dei due non raggiunga la maggioranza assoluta dei voti. Se dopo 5 scrutini nessuno avrà raggiunto il quorum, il Presidente dell’Assemblea elettiva, previo discernimento, ha facoltà di sospendere e aggiornare le elezioni.
7.5.14 L’invocazione dello Spirito Santo su tutto il Comitato Nazionale di Servizio eletto, da parte dei fratelli che hanno presenziato alla votazione, sancisce l’inizio dell’attività degli stessi e l’immediata entrata in carica nel Comitato Nazionale di Servizio come organo collegiale. L’accettazione dell’incarico e l’assunzione della responsabilità da esso derivante dovrà esserefirmata dai nuovi eletti singolarmente, unitamente alla sottoscrizione di estratto del verbale della seduta.La prosecuzione del mandato è subordinata alla partecipazione ad un tempo di formazione e condivisione delle linee guida di impegno pastorale.
7.5.15 A norma dello statuto, il nuovo Comitato Nazionale di Servizio, fin dalla prima seduta utile, può nominare fino a quattro membri del Consiglio Nazionale che si insedieranno in sostituzione di quelli in carica nel precedente mandato.
Tali nuovi membri designati saranno convocati nella prima seduta utile del Consiglio nazionale, successiva alla nomina.
L’invocazione dello Spirito Santo sui fratelli, con la sottoscrizione dell’accettazione dell’incarico e l’assunzione di responsabilità da esso derivante, sancisce l’entrata in carica degli stessi.
7.5.16 A norma di quanto previsto dallo statuto - all’art.17 § 1 lett. d) - ai fini della compiuta composizione del Consiglio Nazionale, le regioni con un numero di realtà locali superiori a cento provvederanno all’elezione di un membro di Consiglio Nazionale.
A tal fine il Coordinatore regionale neoeletto, sentiti previamente e singolarmente i membri del Comitato Regionale di Servizio, nella prima seduta utile dell’organo collegiale, propone i nominativi disponibili tra i membri del CRS. Il CRS, a scrutinio segreto, elegge il membro del Consiglio Nazionale.
I nuovi membri designati saranno convocati nella prima seduta utile del Consiglio Nazionale. L’invocazione dello Spirito Santo su tali fratelli, con la sottoscrizione dell’accettazione dell’incarico e l’assunzione di responsabilità da esso derivante, sancisce l’entrata in carica degli stessi.
Ai membri così eletti non è consentito il rilascio di delega.
7.5.17 Per la predisposizione della terna dei nominativi da presentare alla CEI per la nomina del Consigliere Spirituale nazionale, il Comitato Nazionale di Servizio può indicare fino a tre nominativi. I Comitati Regionali di Servizio possono proporre un nominativo. Effettuate le segnalazioni il Comitato Nazionale di Servizio uscente raccoglie in un apposito elenco i nominativi segnalati, verifica la presenza dei requisiti e la disponibilità da parte dei singoli e predispone una lista. I primi tre nominativi che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze costituiranno la terna da consegnare alla Conferenza Episcopale Italiana per la nomina del Consigliere spirituale nazionale.
7.6 Durata in carica
7.6.1 La durata in carica è di quattro anni per ogni mandato, ai sensi di Statuto.
7.6.2 È necessario prevedere un regolare ricambio dei componenti degli organi di servizio e dei delegati dei ministeri e dei servizi organizzativi allo scopo di impedire l’appiattimento e l’uniformità nell’esercizio dei loro compiti e al fine di favorire la crescita e la moltiplicazione dei doni e dei carismi.
7.6.3 A tal fine la prassi prevede una permanenza nella carica per tre mandati consecutivi, ma sono fatte salve rielezioni per mandati successivi, in considerazione di valutazioni pastorali comunitariamente condivise nel discernimento carismatico.
7.6.4 Alla scadenza dei mandati si eleggono in ordinata successione il Presidente, il Comitato Nazionale di Servizio, i sei membri aggiunti del Consiglio Nazionale, i Comitati Regionali di Servizio, il membro del Consiglio Nazionale di pertinenza delle regioni ai sensi dell’art.17 §1 lett. d), i Comitati diocesani di servizio e/o i Coordinatori diocesani, i Pastorali di servizio.
V - RAPPORTI CON I VESCOVI ITALIANI
8.1 L’Associazione “Rinnovamento nello Spirito Santo”, avendo ricevuto ufficiale approvazione da parte dei vescovi italiani, si pone in perfetta comunione con i Pastori della Chiesa: Santo Padre, Congregazioni romane, Conferenza Episcopale Italiana, singoli vescovi e parroci.
Perciò tutti gli organi di servizio pastorale, tramite i coordinatori ai vari livelli, con cura particolare alimentino relazioni cordiali e regolari con tutte le realtà ecclesiali di propria competenza.
8.2 L’Associazione è soggetta alla vigilanza dell’autorità ecclesiastica per quanto riguarda l’integrità della fede e dei costumi (CDC, can 305).
Normalmente questo avviene, oltre che attraverso il Consigliere spirituale, anche con la presenza di quei presbiteri che fanno parte dell’Associazione e che detengono la responsabilità di vigilare in forza del sacramento dell’ordine.
8.3 In caso di conflittualità con qualche Pastore (vescovo o parroco) si cerchi di appianare ogni cosa nella preghiera e con il dialogo.
In casi molto gravi e inconciliabili è possibile il ricorso all’istanza gerarchica superiore mantenendo sempre e comunque un atteggiamento di rispetto, di dialogo e di preghiera.
8.4 Nel caso in cui si vedesse l’opportunità di chiedere alla Conferenza Episcopale Italiana un “Consigliere spirituale” della Associazione si proponga una terna di nominativi appartenenti alla Associazione tra i quali la Conferenza Episcopale Italiana farà la sua scelta.
8.5 Il “Delegato Diocesano” o il “Delegato Regionale”, che alcuni vescovi o Conferenze Episcopali Regionali nominano per la loro diocesi, trovano la loro configurazione nei documenti ufficiali della Chiesa e della Conferenza Episcopale Italiana (cfr. CEI, Le aggregazioni laicali nella Chiesa, 46; ECEI, V, 735; anche: Pontificio Consiglio per i Laici, I sacerdoti nelle associazioni di fedeli, EV, VII, 1282-1387).
Essi sono tramite tra le chiese locali e il Rinnovamento nello Spirito Santo, ma non hanno competenza e poteri all’interno dei gruppi.
VI - MEZZI DI SOSTENTAMENTO
9.1 L’Associazione “Rinnovamento nello Spirito Santo” non avendo finalità di lucro e non potendo possedere beni soggetti a pubblica registrazione, per sostenere le spese relative alle proprie attività si avvale unicamente delle libere offerte degli associati.
9.2 Molti membri dell’Associazione, mossi dal desiderio di contribuire alla grande missione del Rinnovamento nello Spirito Santo e dalla giusta comprensione del valore evangelico dei beni di questo mondo, offrono spontaneamente all’Associazione la “decima” delle loro entrate. Il Pastorale di Servizio di ogni gruppo/comunità effettuerà, annualmente, tra gli aderenti della propria realtà locale, una specifica raccolta denominata “Sostegno Fraterno”, da destinare al sostentamento di tutta l’Associazione, ai sensi dell’art. 25 comma 4 dello Statuto.
9.3 Per poter operare in campo giuridico ed economico (organizzare convegni, pubblicare libri e riviste, acquistare beni strumentali e di consumo, accettare donazioni, lasciti o eredità, ecc.), l’Associazione “Rinnovamento nello Spirito Santo” si serve, a livello nazionale, della “Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo” che è stata costituita, nel rispetto delle leggi dello Stato italiano, proprio per questo scopo.
9.4 Per assicurare che la “Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo ONLUS” agisca sempre in conformità alle finalità dell’Associazione “Rinnovamento nello Spirito Santo”, tre membri del Comitato Nazionale di Servizio e due Consiglieri Nazionali fanno parte del Consiglio Direttivo della “Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo ONLUS”.
Questi ultimi vanno eletti nella prima seduta utile di Consiglio Nazionale dopo il rinnovo del Comitato Nazionale di Servizio. Per l’elezione, ogni membro del Consiglio Nazionale dispone di un voto. Risultano eletti i primi due. A parità di voto si proceda al ballottaggio; in caso di ulteriore parità al sorteggio.
VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
10.1 Nel caso che l’Associazione “Rinnovamento nello Spirito Santo” dovesse sciogliersi, le risorse disponibili passeranno alla Conferenza Episcopale Italiana la quale ne assicurerà la destinazione ad altre associazioni che abbiano finalità simili alla nostra. In questa operazione il CDC (cfr. can 326, § 1 e 2) prescrive che siano salvaguardati gli eventuali diritti acquisiti come anche le volontà degli offerenti.
10.2 Per quanto non previsto dallo Statuto o dal presente Regolamento si farà riferimento alle “prassi di comportamento” approvate ed aggiornate dal Consiglio Nazionale.
10.3 I Consigli Regionali nella loro autonomia organizzativa ed amministrativa possono emanare direttive purché non siano già previste od in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento e dandone comunicazione scritta al Coordinatore Nazionale.
10.4 Nell’eventualità che sorgessero dei dubbi o delle controversie sull’interpretazione dello Statuto, del Regolamento o delle “prassi di comportamento” l’organo competente è il Comitato Nazionale di Servizio, il quale può avvalersi di una Commissione consultiva nominata dal Consiglio Nazionale. Tale commissione può essere incaricata anche di valutare preventivamente se l’adozione di eventuali Regolamenti a livello regionale e/o diocesano e la conformità degli Statuti e/o Regolamenti di Comunità o altre aggregazioni che chiedono di associarsi al Rinnovamento nello Spirito Santo non siano in contrasto con le finalità dell’Associazione “Rinnovamento nello Spirito Santo”.
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